L’ordinanza n. 15 del 14 aprile 2015 del Commissario Delegato, contiene disposizioni attuative per le ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014 e modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014.
Di particolare interesse sono le seguenti integrazioni alle ordinanza nn. 32 e 33 del 2014:
1. Domanda di contributo per l’acquisto ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014
Concessione del contributo per l’acquisto
Il comune, entro novanta giorni dall’accettazione della domanda ne verifica l’ammissibilità e determina l’entità del contributo che dovrà risultare pari al minore importo tra il prezzo dell’unità immobiliare che si intende acquistare incrementato degli oneri fiscali e il costo convenzionale dell’unità immobiliare danneggiata calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3 dell’ordinanza n. 33/2014 a cui è aggiunta l’IVA se dovuta.
L’Istituto di Credito provvederà all’erogazione del contributo non appena in possesso dell’atto di acquisto e di cessione. Previo accordo tra le parti interessate all’acquisto, l’Istituto di credito ed il comune, l’erogazione potrà avvenire contestualmente alla stipula dell’atto di acquisto.
2. Domanda per la delocalizzazione di edifici ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza n. 33/2014
I proprietari di un edificio gravemente danneggiato e classificato con livello operativo E2 o E3, che il Piano della ricostruzione e il Piano organico hanno previsto di delocalizzare in aree individuate ai sensi dell’art. 12 della l.r. 16/2012 e smi potranno depositare in Comune, entro il 31/12/2015, apposita domanda di contributo per la ricostruzione dell’edifico e l’acquisto della nuova area di sedime e di pertinenza dello stesso utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica MUDE.
Concessione del contributo per la delocalizzazione
Il comune, entro novanta giorni dall’accettazione della domanda, ne verificherà l’ammissibilità e determinerà l’entità dei contributi, fermo restando che il contributo per l’acquisto dell’area di sedime e di pertinenza del nuovo edificio sia pari al minor importo tra il prezzo di acquisto, comprensivo degli oneri fiscali, ed il 30% del costo dell’intervento.
L’Istituto di credito provvederà all’erogazione del contributo per la demolizione e ricostruzione con le modalità stabilite dall’ordinanza n. 86/2012 e smi, mentre alla erogazione di quello destinato all’acquisto vi provvederà in un’unica soluzione, non appena in possesso degli atti notarili di acquisto della nuova area e di cessione al Comune di quella dell’edificio da delocalizzare.
Dopo la stipula dell’atto di acquisto dell’area il comune rilascierà il permesso di costruire relativo al nuovo edificio.
3. Acquisto alternativo alla ricostruzione previa delocalizzazione
In alternativa alle soluzioni precedenti, i proprietari di un edificio gravemente danneggiato e classificato con livello operativo E2 o E3, che il Piano della ricostruzione e il Piano Organico hanno previsto di delocalizzare, potranno depositare in Comune, entro il 31/12/2015, apposita domanda di contributo per acquistare altra unità immobiliare ubicata in edifici ultimati prima del sisma, da destinare, come quella danneggiata o demolita, ad abitazione a titolo principale ai sensi dell’art. 2, comma 7 dell’ordinanza n. 86/2012 e smi o allo svolgimento dell’attività produttiva in essere alla data del sisma.
La concessione del contributo è subordinata all’assunzione di impegno, da parte dei proprietari delle unità immobiliari dell’edificio da delocalizzare, a cedere gratuitamente al comune l’area di sedime e di pertinenza dell’edificio stesso, facendosi carico dei costi della demolizione dell’edificio comprensivo di fondazioni ed eventuali opere di urbanizzazione nonché del conferimento del materiale di risulta ad idoneo impianto di trattamento.
Concessione del contributo per acquisto in alternativa a ricostruzione previa delocalizzazione
Il comune, entro novanta giorni dall’accettazione della domanda ne verificherà l’ammissibilità e determinerà l’entità del contributo per ciascun beneficiario.
Una volta emessi i provvedimenti di concessione del contributo, l’Istituto di credito provvederà all’erogazione del contributo non appena in possesso dell’atto di acquisto e di cessione. Previo accordo tra le parti private interessate, l’Istituto di credito ed il comune, l’erogazione potrà avvenire contestualmente alla stipula dell’atto di acquisto.
4. Domanda per il recupero di edifici ai sensi dell’ordinanza n. 32/2014
I soggetti che acquisteranno, per le finalità di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 32/2014, le unità immobiliari che compongono un intero edificio, singolo oppure facente parte di una UMI o di un aggregato edilizio, danneggiato dal sisma, ubicato nel centro storico e ricompreso nel Piano della ricostruzione e nel Piano organico, potranno beneficiare dei contributi previsti dagli artt. 2 e 3 della stessa ordinanza n. 32/2014 presentando apposita domanda, utilizzando la piattaforma MUDE, entro il 31 dicembre 2015 e comunque dopo la stipula dell’atto di acquisto o la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita registrato.
Il comune, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, ne verificherà l’ammissibilità ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 32/2014 e determinerà il contributo dandone comunicazione all’istituto di credito prescelto.
Infine l’ordinanza in oggetto dispone alcune modifiche alle ordinanze nn. 29 51, 86 del 2012; 24/2013; 11, 32, 71 del 2014.
Per maggiori dettagli e chiarimenti si rimanda alla lettura del testo integrale dell’ordinanza allegata alla presente.