La circolare in sintesi afferma che alla luce dell’evoluzione legislativa regionale, le Amministrazioni comunali possano promuovere la stipula di un accordo di programma, di cui all’art. 40 della L.R. n. 20 del 2000, per realizzare iniziative imprenditoriali che presentino caratteri quali un elevato grado di innovazione e di specializzazione intelligente dei prodotti e dei processi produttivi, e che valorizzino i progetti di ricerca, la responsabilità sociale d’impresa, la sostenibilità ambientale e sociale degli insediamenti, ecc.
Ciò a fronte del fatto che numerose disposizioni regionali in materia urbanistica riconoscono espressamente di interesse pubblico l’insediamento, l’ampliamento, la ristrutturazione, il frazionamento, ecc. di insediamenti produttivi, e in particolar modo di quelli che presentino le caratteristiche citate sopra.
L’ accordo di programma, afferma la circolare, non comporta infatti alcuna deroga all’esigenza di una adeguata valutazione dei progetti che ne costituiscono l’oggetto; al contrario, proprio perché richiede un progetto definitivo degli interventi, la compresenza e l’espressione favorevole di tutti i livelli istituzionali competenti per legge alla sua approvazione, ecc.., consente una approfondita valutazione dell’iniziativa in esame e permette, con il Collegio di vigilanza, un costante monitoraggio sulla corretta attuazione del programma di interventi approvato.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare in questione.