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Con l’ordinanza n. 40 del 6 agosto 2015, il Commissario Delegato ha approvato ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti gli obblighi contrattuali delle imprese, la conferma delle prenotazioni e il controllo degli edifici ad uso produttivo

Post sisma 2012 – modifiche agli obblighi contrattuali delle imprese

31 Agosto 2015
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Evidenziamo che la nuova importante ordinanza n. 40 del 6 agosto 2015 introduce:
  • all’articolo 1 alcune specifiche in merito alle dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa, previste agli articoli 8, comma 1 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, e attestanti il rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici in subappalto (si veda modello pubblicato nel sito web http://assistenzamude.sisma2012.it/ nella sezione “Fac simile per cittadini e professionisti”);
 
  • all’articolo 2 alcune nuove clausole contrattuali obbligatorie rispetto a quelle dell’art. 8 dell’ordinanza n. 119/2013 relative agli obblighi dell’appaltatore nei confronti dei subappaltatori e che riportiamo di seguito:
o    l’impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare i lavori in subappalto ad imprese che siano in possesso di certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi di versamento di contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia (DURC) e, qualora le attività oggetto di subcontratto siano quelle elencate nell’art. 5 del D.L. n. 74/2012 e nell’ordinanza n. 91/2012, che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alla “white list”;
o   l’impresa appaltatrice si impegna ad applicare sui prezzi unitari dei sub-contratti un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi di appalto e a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo;
o   il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare, in occasione della presentazione dei SAL e del quadro finale, le dichiarazioni stabilite agli articoli 8, comma 1, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi con le quali si attesti anche di aver provveduto, nei 30 giorni previsti, al pagamento di quanto dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti;
o   l’impresa appaltatrice si impegna ad inserire, nei contratti che stipulerà con imprese subappaltatrici, la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456  c.c., di risoluzione immediata del contratto al momento che nei confronti del subappaltatore sia emessa una informazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso di contratti riferiti a lavorazioni per le quali è espressamente richiesta ai sensi dell’art. 5 bis del d.l. n. 74/2012 e dell’ordinanza n. 91/2012, intervenga la cancellazione dalle “white list” o venga negata l’iscrizione. L’impresa si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed al comune della risoluzione del contratto col subappaltatore.”
 
Specifichiamo che le nuove clausole contrattuali obbligatorie si applicano ai contratti relativi a domande di contributo depositate in comune dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza in questione. In accordo tra le parti possono essere introdotte anche nei contratti già stipulati alla predetta data.
 
  • all’articolo 3 la sostituzione del comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014, già modificato dall’ordinanza n.8/2015, con un nuovo comma nel quale viene stabilito il termine per la presentazione della domanda di contributo per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE al 30 giugno 2015 e il termine di ultimazione dei lavori al 30 settembre 2016;
  • all’articolo 7 la modifica delle ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, sostituendo ai commi 2 degli art. 3 le parole “dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012” con le parole “dell’Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale”. 
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