L’ordinanza del Commissario delegato ridefinisce, oltre ad importanti scadenze, alcuni criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e per la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo.
In particolare evidenziamo che:
· viene fissato al 31 marzo 2016, il termine di presentazione della domanda di contributo, con esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE per le quali rimane invariato. Sono state modificate alcune disposizioni specifiche per chi non ha presentato o confermato l’istanza di prenotazione (art.8);
· viene fissato al 31 marzo 2017 il termine di esecuzione dei lavori, con esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE per le quali rimane invariato (comma 6 art.4, commi 1, 2 e 3 art.12);
· viene fissato al 30 giugno 2017 il termine per la presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi, con esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE per le quali rimane invariato (comma 4 art.19);
· viene stabilito che il SII entro 120 giorni dal ricevimento della domanda determini, per ogni tipologia di intervento, il danno riconosciuto, la spesa ammissibile e il contributo concedibile (comma 3 dell’art.10);
· viene introdotto un nuovo comma che stabilisce che nel caso in cui il beneficiario, a seguito del ricevimento della comunicazione relativa alla concessione del contributo, ritenga non corretta la quantificazione del contributo concesso, può presentare le proprie osservazioni, corredate da documenti, per una sola volta, entro il termine di 7 giorni. Il SII procederà nel termine di 30 giorni alla conferma o alla eventuale rideterminazione del contributo concesso, che non potrà essere più oggetto di richiesta di revisione (comma 6 art.10);
· viene stabilito che la liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente nuova tempistica (comma 6 art.14):
- entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
- entro 90 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo.
· vengono introdotte alcune modifiche e precisazioni in merito alle modalità di determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi sugli immobili (modifica del comma 14 e 16 e introduzione del comma 17 dell’art.4)
In fine evidenziamo che la norma transitoria stabilisce che le modifiche introdotte dall’ordinanza saranno applicate, oltre che alle domande presentate successivamente all’entrata in vigore della stessa Ordinanza (9 dicembre 2015), anche alle domande in corso di concessione ed erogazione.
In caso di contributi in corso di concessione od erogazione la dichiarazione dei beneficiari relativa ai termini di fine lavori, come fissati dalle precedenti ordinanze si intende d’ufficio riferita al 31 marzo 2017, ad eccezione delle imprese agricole sopra citate, per le quali si intende d’ufficio riferita al 30 settembre 2016.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo dell’ordinanza in questione.
23019-BURERT n_319 del 09_12_2015 -P2-PDF-A.pdfApri