L’ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016, del Commissario Delegato ridefinisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività
Nello specifico evidenziamo i seguenti principali contenuti dell’ordinanza n. 25 del 22 aprile scorso che va a modificare alcuni contenuti della precedente ordinanza 57 del 12 ottobre 2012:
Art.1 – Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili. Applicabilità in alternativa degli articoli 14 e 14-bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.
Articolo che introduce alcuni chiarimenti e specificazioni in merito alla procedura “semplificata”, introdotta con l’articolo 14-bis, di erogazione dei contributi per i beni immobili per i cui interventi è stato concesso un contributo fino ad € 1.500.000,00 (es in merito alle “procedure in corso” o per gli interventi con variante al progetto).
Art. 2 – Mancata conferma dell’istanza di prenotazione
Articolo che provvede a chiarire alcuni aspetti in relazione ai termini di presentazione delle domande (con riapertura dei termini per la presentazione delle domande sull’applicativo SFINGE fino al 30 aprile 2016 per i beneficiari che per ragioni indipendenti dalla loro volontà e pur avendone i requisiti, non abbiano confermato le istanze di prenotazione entro il termine previsto dall’art. 8 comma 1 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm)
Art. 3 – Modifica dell’art. 25 (Norma transitoria)
Articolo che provvede a correggere un mero errore materiale contenuto nell’art. 25 comma 2, in riferimento al termine previsto di fine lavori (il termine “31 dicembre 2017” viene sostituito con il termine “30 settembre 2017”).
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo allegato dell’ordinanza in oggetto.
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