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Nello specifico con l’art. 58 viene introdotta una disposizione che riconosce alla Regione la competenza ad autorizzare la cessione in proprietà del patrimonio edilizio destinato alla locazione permanente, realizzato con contributi pubblici dagli operatori

Modificata la Legge regionale 24/2001 in materia di politiche abitative

25 Luglio 2016
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L’Assemblea Legislativa ha approvato la delibera (DAL) n.36 del 13 luglio scorso introducendo modifiche alla legge regionale 24/2001 in materia di politiche sociali, per le giovani generazioni e abitative conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale.

Il provvedimento ha l’obiettivo di completare il processo di riordino normativo in conformità con il nuovo assetto delle funzioni amministrative dettato dalla LR. n.13 del 2015 e dalla LR n.21 del 2012 sul riordino territoriale, con particolare riferimento alle materie afferenti alle politiche sociali, al Terzo settore, alle politiche per le giovani generazioni ed alle politiche abitative.

Le leggi regionali oggetto di intervento con questo provvedimento sono diverse, ma in particolare evidenziamo la modifica della L. r. 24/2001 in materia di politiche abitative, fortemente sostenuta da ANCE Emilia-Romagna, avvenuta con il Titolo V (artt. 58 e 59).

L’articolo 58, in particolare, individua alcuni criteri che devono essere rispettati per il rilascio dell’autorizzazione a cedere in proprietà gli alloggi oggi in locazione permanente e a termine, ovvero:

 

  1. che vi sia il parere favorevole del comune interessato;
  2. che sia richiesta dall’operatore che ha realizzato l’intervento con contributo pubblico o dall’operatore che gli sia subentrato ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della LR 24/2001;
  3. che siano decorsi almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;
  4. che sia acquisita la proprietà dai soci già assegnatari in godimento o dai locatari;
  5. che l’autorizzazione riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi facenti parte dell’intervento oggetto del contributo pubblico, fermo restando che per gli alloggi non alienati deve essere rispettato il vincolo della destinazione a godimento o locazione permanente;
  6. che siano fissati specifici parametri per la determinazione dell’ammontare dei contributi da restituire;
  7. che gli importi da restituire siano rivalutati di una percentuale non superiore al 75 per cento dell’indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, ove la normativa statale non preveda la fissazione di una percentuale specifica;
  8. che le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi siano finalizzate alla programmazione degli interventi previsti all’articolo 2, comma 1 della LR 24/2001;
  9. che gli alloggi non interessati dalla autorizzazione possono essere alienati quale complesso unitario, per singolo intervento, ad un terzo, alle condizioni indicate all’articolo 14, comma 1, e possano essere oggetto di una successiva ed unica trasformazione, che può essere richiesta sia dall’operatore che ha realizzato l’intervento sia da un successivo subentrato ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della LR 24/2001.

Vengono inoltre definite le modalità di applicazione di tali criteri nel caso in cui gli operatori risultino essere sottoposti a procedure quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ovvero risultino essere stati ammessi alla procedura di concordato preventivo.

Infine l’articolo 59 modifica l’art. 30 della LR 24/2001 sulla decadenza dell’assegnazione dell’alloggio, prevedendo un allungamento da trenta a sessanta giorni del periodo per l’assunzione da parte del Comune del provvedimento per dichiarare la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio a fronte dell’accertamento dei fatti e/o condizioni indicati nello stesso art.30.
 

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