Con l’ordinanza del Capo di DPC n. 374 del 16 agosto 2016 sono state definite le disposizioni operative finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti privati e attività produttive relativamente agli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare il territorio della Regione Emilia-Romagna
Sulla Gazzetta Ufficiale (n. 194 del 20 agosto 2016) è stata pubblicata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) n. 374 del 16 agosto 2016 recante “Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive, ai sensi dell’articolo 1, commi 422 e 428, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna”.
Nello specifico, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2016), sono state definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato a seguito delle calamità naturali che si sono verificate tra il 2013 e il 2015 sul territorio nazionale, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la ricognizione dei fabbisogni.
Successivamente con l’ordinanza del Capo di DPC n. 374 del 16 agosto 2016, in attuazione della sopraccitata Delibera, sono state definite le disposizioni operative per l’attuazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi ai soggetti privati e attività produttive relativamente agli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare il territorio della Regione Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la ricognizione dei fabbisogni, in particolare:
Le disposizioni operative dell’ordinanza 374/2016 sono riportate nei due allegati al provvedimento:
Relativamente alle attività produttive l’allegato 2 dell’ordinanza stabilisce che la Regione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa dovrà provvedere all’individuazione della propria struttura organizzativa, ovvero di altro soggetto pubblico, al quale competerà provvedere all’istruttoria delle domande di contributo.
Invece, relativamente al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, l’allegato 1 stabilisce che i soggetti interessati, per accedere ai contributi, dovranno presentare apposita domanda, entro 40 gg dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale (quindi entro il 29 settembre p.v.) al Comune in cui è ubicato l’immobile danneggiato.
Le amministrazioni comunali entro massimo 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di contributo, provvederanno alla relativa istruttoria, determinando i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo e il relativo importo.
A seguito del completamento dell’istruttoria, i Comuni trasmetteranno immediatamente alla Regione l’elenco riepilogativo delle domande accolte.
La Regione sulla base degli elenchi riepilogativi pervenuti da tutti i Comuni e delle risorse effettivamente disponibili provvederà a quantificare il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda e a trasmettere al DPC la tabella riepilogativa.
Solo con successiva delibera del Consiglio dei Ministri verranno determinati gli importi autorizzabili, per l’attivazione dei finanziamenti.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione allegata.
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