L’autorizzazione potrà essere richiesta dagli operatori privati che hanno realizzato abitazioni in locazione permanente, in particolare, imprese di costruzione o loro consorzi, cooperative di abitazione a proprietà indivisa o loro consorzi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono esclusi i comuni
L’Assemblea Legislativa Regionale ha approvato la delibera n. 106 del 17 gennaio 2017 recante: “Procedura e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi destinata alla locazione permanente realizzati con contributi pubblici”, dagli operatori (di cui all’art. 14, comma 1, L.R. n. 24 del 2001).
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Telematico di questo atto è prevista il prossimo 8 febbraio 2017 e a seguito dell’autorizzazione regionale, gli alloggi potranno essere alienati ai locatari, venendo meno il vincolo della destinazione alla locazione permanente.
L’autorizzazione potrà essere richiesta anche dagli operatori che sono subentrati ai sensi dell’art. 14, comma 1, a quelli iniziali destinatari del contributo.
Gli alloggi devono essere stati realizzati nell’ambito dei seguenti programmi della Regione:
L’autorizzazione potrà essere richiesta se sussistono le seguenti condizioni:
L’operatore dovrà presentare domanda di autorizzazione tramite PEC all’indirizzo pru@postacert.regione.emilia-romagna.it.
La domanda dovrà riportare l’indicazione dell’intervento oggetto del contributo pubblico e del piano di cessione degli alloggi, corredata della seguente documentazione:
La Regione, ad esito del procedimento istruttorio, autorizzerà la cessione degli alloggi, determinando la somma da restituire secondo i criteri esposti nell’allegato della delibera.
Dal ricevimento da parte dell’operatore dell’atto autorizzativo decorrerà il termine perentorio di 6 mesi per effettuare il versamento della somma e per modificare e/o integrare la convenzione, ove necessario.
Il trasferimento della proprietà dall’operatore ai locatari sarà stipulato dopo aver effettuato la restituzione delle somme e la modifica e/o integrazione della convenzione comunale (o atto unilaterale d’obbligo), in quanto il rogito dovrà riportare gli estremi del versamento e la modifica e/o integrazione della convenzione.
I requisiti soggettivi degli assegnatari e dei locatari sono quelli accertati alla data dell’assegnazione in godimento o del bando interno oppure del contratto di locazione dell’alloggio ed essi vanno attestati dal legale rappresentante dell’operatore con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il valore di cessione degli alloggi in proprietà non potrà essere superiore a quello risultante dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla convenzione comunale o dall’atto unilaterale d’obbligo.
Qualora la convenzione comunale (o atto unilaterale d’obbligo) relativa agli alloggi oggetto di autorizzazione non preveda la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi e/o la possibilità stessa di cessione, essa dovrà essere opportunamente modificata e/o integrata, facendo riferimento:
Inoltre l’art. 4, comma 2 bis), L.R. n. 24 del 2001, prevede alla lettera i) una disciplina particolare per le richieste di autorizzazioni relative ad operatori coinvolti in procedure concorsuali, ossia fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo.
Ciò vale anche per gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della L. n. 179 del 1992 e conseguente deliberazione del Consiglio regionale. n. 868 del 1998.
Tale disposizione ha una valenza “transitoria” in particolare al giorno 30 luglio 2016 gli operatori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
Qualora ricorrano le situazioni indicate in precedenza, per l’autorizzazione alla cessione in proprietà non è necessario raggiungere il limite quantitativo del 50 per cento richiesto in condizioni ordinarie.
Per ulteriori dettagli in merito si rimanda alla lettura completa della delibera allegata alla presente comunicazione comprensiva dei suoi allegati.
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