Di specifico interesse per il settore edile è il Titolo III (Attività produttive), Capo III (Energia) del provvedimento, con il quale la Regione ha apportato alcune modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004 e alla legge n. 13 del 2015
L’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna ha approvato la nuova Legge comunitaria regionale per il 2017.
In particolare gli articoli di interesse rilevante per il settore edile sono i seguenti:
Gli artt. da 18 a 24 che modificano rispettivamente gli artt. 6, 8, 15, 18, 26, 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).
Le modifiche apportate hanno la funzione di rendere coerente la legge n. 26 del 2004 con la legge n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale ed in particolare con la nuova allocazione delle funzioni in materia di energia.
Sono, pertanto, stati abrogati alcuni refusi in cui si faceva riferimento alle Province pur essendo transitate le funzioni in capo all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE).
E’ stato aggiornato l’art. 26 della legge regionale n. 26/2004 dando atto che, in linea con le previsioni della legge n. 13/2015, le funzioni dell’Agenzia per l’energia saranno svolte da una apposita sezione dell’ARPAE ed è stato abrogato il comma 2 dell’art. 29 della medesima legge regionale che assegnava pro tempore l’esercizio della funzione di osservatorio al Servizio Energia ed Economia Verde.
L’ art. 25 ha modifica l’articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale.
E’ stata inoltre introdotta una norma in cui si rende evidente la volontà della Regione di esercitare tramite l’ARPAE tutte le competenze autorizzative in materia di energia non riservate allo Stato e ai Comuni e loro Unioni, sia quelle in essere sia quelle che le verranno attribuite da future norme.
La modifica introdotta al comma 4 del medesimo articolo mira a semplificare il procedimento per il rilascio delle intese da parte della Regione, evitando inutili aggravi procedurali.
Con la nuova formulazione, infatti, il parere dell’ARPAE deve essere acquisito dalla Regione solo nel caso in cui le opere/programmi oggetto di intesa non sono state oggetto di un endoprocedimento che ha già visto il coinvolgimento dell’ARPAE.
Il parere, pertanto, non dovrà più essere chiesto nel caso in cui le opere/attività siano soggette a procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, Screening), ma anche quando le stesse siano soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
E’ stato infine esplicitato che il parere dell’ARPAE non è necessario nel caso di rinnovi di autorizzazioni o titoli che riguardino opere o programma lavori che non subiscono alcuna modifica.
L’art. 27 introduce un sistema di compensazione per i territori dei comuni interessati da concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi.
In particolare la Regione si impegna a trasferire una quota (30%) dell’aliquota regionale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, corrisposta dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni assentite dal Ministero ed entrate in produzione in data successiva all’entrata in vigore della legge comunitaria 2017, ai Comuni il cui territorio sia interessato dalle estrazioni di idrocarburi derivanti da nuove coltivazioni.
Le risorse verranno trasferite ai Comuni con vincolo di utilizzo e dovranno essere destinate allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale, nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.