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In estrema sintesi segnaliamo le modifiche che maggiormente interessano il settore delle costruzioni, rimandando per maggiori dettagli alla lettura completa dell’ordinanza in allegato alla presente news e al successivo testo coordinato

Post Sisma 2012 – Pubblicata l’ordinanza n. 20 – Modifiche all’ordinanza n. 57/2012

11 Agosto 2017
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Il Commissario Delegato ha pubblicato l’ordinanza n. 20 del 4 agosto 2017, in merito alla modifica dell’ordinanza n. 57/2012.
In estrema sintesi le modifiche che maggiormente interessano il nostro settore sono le seguenti:

1. Il termine per la fine lavori degli interventi inerenti le pratiche delle Attività Produttive, è prorogato al 30 giugno 2018 e la rendicontazione è spostata al 15 ottobre 2018. Per il settore agricoltura il termine del 28 febbraio 2018, previsto per la domanda di erogazione del saldo degli interventi effettuati, è prorogato al 30 giugno 2018 esclusivamente per i beneficiari che alla data di pubblicazione dell’Ordinanza non abbiano ancora ottenuto il titolo abilitativo edilizio coerente con gli interventi progettati.

2. Il termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti è prorogato al 31 dicembre 2018.

 

3. L’eventuale aumento di contributo per le modifiche progettuali non potrà essere concesso per interventi che fossero prevedibili al momento della progettazione relativa all’istanza di concessione, ma può essere concesso solo per interventi resisi necessari durante l’esecuzione dei lavori per circostanze imprevedibili, per adeguamento a normative emesse successivamente alla progettazione, per prescrizione di enti autorizzativi. Le modifiche dovranno essere contenute entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia. In caso di modifiche in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi in sede di liquidazione.
Inoltre se la variazione non richiede l’intervento di enti terzi, potrà essere presentata e valutata una sola volta in sede di saldo finale. Nel caso invece di variazioni con intervento di terzi il progetto dovrà essere ripresentato per la sua valutazione prima del SAL successivo, così come le varianti in aumento del contributo concesso.

 

4. Gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) devono essere completati entro il 30 giugno 2018.
Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, dovranno essere comunicati al Comune competente entro il termine di completamento dei lavori, comunque non oltre il 30 giugno 2018.

 

5. Gli scostamenti di spesa, compensabili all’interno della stessa macro categoria di spesa o tra macro categorie nella misura massima del 10%, di cui al punto 4.6 delle Linee Guida saranno applicate alle domande di erogazione presentate a far data del 29 luglio 2015.

 

6. Sono state introdotte nuove modalità di liquidazione semplificata, senza presentazione di varianti, anche per le concessioni di importo superiore ad € 1,5 milioni, con l’obbligo per il beneficiario di presentare la documentazione per la rendicontazione del saldo (30%) entro e non oltre 90 giorni dalla data di attestazione della fine dei lavori, pena la revoca del contributo.

 

La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:

  • entro 35 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 2, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento;
  • entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del saldo.

 

7. In caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario, il Commissario Delegato non procederà alla revoca del contributo concesso:

 

  • qualora gli interventi sugli immobili siano stati completati, le relative spese siano già state sostenute dal beneficiario e i fornitori dello stesso risultino già pagati per le lavorazioni effettuate;
  • nel caso di interventi non ancora avviati al momento del fallimento, nel caso in cui il Curatore fallimentare, nell’ambito della gestione provvisoria delle attività di impresa o per cessione ad assuntori, assuma tutti gli obblighi previsti dalla presente ordinanza a carico dei beneficiari.

 

29566-Ordinanza n_ 20 del 4 agosto 2017_D33.pdfApri
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