• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Emilia Romagna
    • Il Presidente e gli Organi
    • La storia
    • Lo Statuto
  • Servizi
    • La Società di servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato

Con tale Ordinanza è stata modificata la n. 57 del 12 ottobre 2012 contenente in particolare i criteri e le modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi

Post sisma 2012 – Approvata l’Ordinanza n. 35 del 29 dicembre 2017

22 Gennaio 2018
Categories
Senza categoria
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Con l’Ordinanza n. 35 del 29 dicembre 2017, recante: “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”, è stata modificata l’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012.

 

Queste le modifiche introdotte dall’ordinanza in oggetto.

 

Articolo 4. Determinazione dei costi ammissibili a contributi per gli interventi relativi agli immobili ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del DL n. 74/2012 e tempi di realizzazione:

 

  • Comma 10. Con il termine interventi si intende l’insieme di tutte le lavorazioni che concorrono a definire il progetto nella sua totalità.
  • Comma 10bis. LE VARIANTI restano un tema spinoso e vengono modificate nuovamente le regole, senza però recepire le semplificazioni indicate da Ance Emilia Romagna.

 

Qualora le modifiche progettuali non richiedano l’intervento di enti terzi, le stesse dovranno essere presentate per una sola volta e valutate esclusivamente in sede di saldo finale.

 

In presenza di varianti sia essenziali che non essenziali e/o vi siano nel progetto delle modifiche che comportino l’intervento di Enti terzi le modifiche progettuali potranno esser presentate anche direttamente nel saldo finale, esclusivamente nel caso in cui non incidano sulla destinazione d’uso totale o parziale dell’immobile o ne alterino le modalità di utilizzo, rispetto al progetto precedentemente presentato.

 

Nel caso in cui le modifiche citate siano intervenute e rendicontate in SAL intermedi, queste dovranno esser presentate contestualmente allo stesso SAL, pena la sospensione delle fatture inerenti le varianti o le modifiche progettuali.

 

Dovranno comunque essere presentate prima del SAL successivo tutte le modifiche che comportino un aumento del contributo concesso e/o una modifica della destinazione d’uso totale o parziale o delle modalità di utilizzo dell’immobile.

 

La documentazione relativa al SAL finale dovrà essere trasmessa, da parte del Direttori lavori, anche alle imprese edili, limitatamente alla parte riguardanti le attività della stessa rendicontata e copia della ricevuta di trasmissione dovrà essere allegata alla rendicontazione finale.

 

Articolo 12. Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili.

 

  •  Comma 7. Viene specificato che le imprese agricole devono terminare i lavori entro il 28 febbraio 2018, cambia invece il termine per le persone fisiche proprietarie di immobile nei quali si svolgeva attività agricola, che viene posticipato al 31 gennaio 2020.

 

Articolo 14. Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili.

 

  • Comma 3. L’ammontare dell’anticipo liquidato al beneficiario verrà dedotto dall’importo erogabile nei SAL successivi in modo proporzionale all’avanzamento dei lavori rendicontati; conseguentemente alla deduzione degli importi, il beneficiario potrà richiedere agli istituti competenti la corrispondente riduzione della fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia.
  • Comma 4. A saldo dovrà essere già stata pagata da parte del beneficiario la quota parte di spese tecniche non coperta da contributo.
  • Comma 8. Nel caso di erogazione del contributo a favore di imprese beneficiarie in procedura concorsuale, la liquidazione delle fatture relative alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi precedenti, la cui debenza sia stata ridotta con provvedimento giudiziale nell’ambito della procedura stessa (…)

 

Articolo 14bis. Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili.

 

  • Comma 2. Vengono introdotti ulteriori modelli di DSAN da allegare ai SAL, che vanno scaricati dal sito delle FAQ

 

È stato eliminato un refuso in cui veniva richiesto di allegare il quadro di raccordo tra Computo Metrico Estimativo e fatture rendicontate.

Articolo 19. Obblighi dei beneficiari.

 

  • Comma 3. Anche gli immobili ad uso agricolo devono essere messi in disponibilità per l’affitto, qualora non vengano più utilizzati dall’impresa che c’era al momento del sisma.
  • Comma 6. La data di completamento degli investimenti indennizzati, dalla quale decorrono i termini di mantenimento della destinazione d’uso etc, è la data del decreto commissariale di liquidazione del saldo.

 

Articolo 22bis Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo concesso.

 

  • Comma 2bis. Viene normata anche l’approvazione delle domande di contributo in caso di procedure di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario.

 

Articolo 25. Norma transitoria.

 

  • Comma 2. Viene specificato che “in riferimento alle modifiche di cui al comma 2bis dell’art.22bis in caso di contributi in corso di concessione o di erogazione, il beneficiario può presentare istanza di subentro al Commissario Delegato, con le modalità ed i criteri previsti dallo stesso articolo 19bis, entro 30gg dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza”.

 

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
ANCE Emilia RomagnaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Emilia Romagna
    • Il Presidente e gli Organi
    • La storia
    • Lo Statuto
  • Servizi
    • La Società di servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata