Con tale Ordinanza è stata modificata la n. 57 del 12 ottobre 2012 contenente in particolare i criteri e le modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi
Con l’Ordinanza n. 35 del 29 dicembre 2017, recante: “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”, è stata modificata l’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012.
Queste le modifiche introdotte dall’ordinanza in oggetto.
Articolo 4. Determinazione dei costi ammissibili a contributi per gli interventi relativi agli immobili ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del DL n. 74/2012 e tempi di realizzazione:
Qualora le modifiche progettuali non richiedano l’intervento di enti terzi, le stesse dovranno essere presentate per una sola volta e valutate esclusivamente in sede di saldo finale.
In presenza di varianti sia essenziali che non essenziali e/o vi siano nel progetto delle modifiche che comportino l’intervento di Enti terzi le modifiche progettuali potranno esser presentate anche direttamente nel saldo finale, esclusivamente nel caso in cui non incidano sulla destinazione d’uso totale o parziale dell’immobile o ne alterino le modalità di utilizzo, rispetto al progetto precedentemente presentato.
Nel caso in cui le modifiche citate siano intervenute e rendicontate in SAL intermedi, queste dovranno esser presentate contestualmente allo stesso SAL, pena la sospensione delle fatture inerenti le varianti o le modifiche progettuali.
Dovranno comunque essere presentate prima del SAL successivo tutte le modifiche che comportino un aumento del contributo concesso e/o una modifica della destinazione d’uso totale o parziale o delle modalità di utilizzo dell’immobile.
La documentazione relativa al SAL finale dovrà essere trasmessa, da parte del Direttori lavori, anche alle imprese edili, limitatamente alla parte riguardanti le attività della stessa rendicontata e copia della ricevuta di trasmissione dovrà essere allegata alla rendicontazione finale.
Articolo 12. Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili.
Articolo 14. Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili.
Articolo 14bis. Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili.
È stato eliminato un refuso in cui veniva richiesto di allegare il quadro di raccordo tra Computo Metrico Estimativo e fatture rendicontate.
Articolo 19. Obblighi dei beneficiari.
Articolo 22bis Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo concesso.
Articolo 25. Norma transitoria.