Il Commissario straordinario con l’ordinanza n. 12 ha approvato:
- nuove disposizioni per l’ammissione delle domande di contributo oltre il termine del 31 ottobre 2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale;
- nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato;
- integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi.”
Si segnala in particolare:
l’articolo 1 – Richiesta di ammissione per domande di contributo depositate oltre i termini previsti dalle ordinanze commissariali o in assenza di istanza di prenotazione o conferma.
- Vengono definite “tardive” le richieste di autorizzazione alla presentazione delle domande di contributo per le quali non vi sia stato il deposito della domanda di contributo entro il 31/10/2017 oppure la domanda, depositata entro il 31/10/2017, sia stata rifiutata e non ripresentata.
- Tali disposizioni si applicano a edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità entro 31/03/2014, ovvero successivamente, nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 dell’ord. 14/2016.
- Le richieste di ammissione alla presentazione delle domande di contributo definite come “tardive” devono essere inviate al comune entro il 31/07/2018.
- per le domande di contributo relative agli edifici di cui al punto 2 non sarà riconosciuto il contributo per i lavori di finitura interna delle unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali.
- il mancato riconoscimento del contributo per le finiture interne di cui al punto sopra comporta l’esonero dagli obblighi di cui all’art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e smi ad esclusione dell’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso per due anni dalla ultimazione dei lavori.
L’articolo 3 – Interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato.
- Il termine per la fine dei lavori è quello previsto dall’art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
- Il termine per la presentazione della documentazione relativa alle varianti sostanziali o non sostanziali che comportano un aumento del costo dei lavori ammissibili, nonché del contributo concesso, è fissato al 30/06/2018.
- I Comuni entro e non oltre il 30/09/2018 devono: a) emettere l’ordinanza di concessione contributo; b) emettere l’eventuale ordinanza di rideterminazione in aumento del contributo a saldo o a seguito dell’attività istruttoria della documentazione di cui al comma 2; c) comunicare agli Istituti di Credito segnalati dai richiedenti gli importi da accreditare sui conti correnti vincolati. Per le successive erogazioni si applica quanto previsto all’art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi; d) trasmettere al Commissario Delegato copia delle comunicazioni di cui alla precedente lettera c).