Con delibera della Regione vengono riconosciuti i costi sostenuti dalle imprese per le misure di sicurezza anti Covid-19 nei lavori pubblici; da ultimo, l’Ordinanza n. 25 del Commissario per la ricostruzione Post Sisma 2012 riconosce tali costi anche nei cantieri - sia pubblici che privati - della ricostruzione
La Regione Emilia Romagna ha recentemente proceduto alla proroga del Prezzario delle opere pubbliche e di difesa del suolo nonché del Prezziario unico per le aziende sanitarie, che rimarranno validi fino al 30 giugno 2020 (DGR 1009/2020).
Con la stessa delibera, la Regione ha anche approvato l’Elenco di voci correlate alle misure di sicurezza attuative del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri” affinché gli operatori del settore edile e delle costruzioni che lavorano negli appalti pubblici, possano avere un sostegno per i maggiori oneri e costi per la sicurezza sostenuti per l’applicazione delle misure di sicurezza anti Covid-19, dietro presentazione di apposita istanza, corredata dalle opportune evidenze e motivazioni. In questi casi, è ammesso un aumento delle spese generali per una quota, di norma, non superiore al 2%.
Quanto definito dalla delibera regionale, trova applicazione anche in data precedente alla pubblicazione della delibera sul Burert (n. 292, del 19 agosto 2020), limitatamente ai cantieri aperti nel corso dell’emergenza Covid-19, per quelli sospesi e riaperti, per quelli consegnati sempre durante la fase emergenziale, o comunque fino a quando dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”.
Con l’Ordinanza n. 25, pubblicata lo scorso 14 settembre, il Commissario Delegato alla ricostruzione post sisma recepisce la proroga del prezziario regionale e riconosce i costi per le misure di sicurezza anti Covid –19 anche nei cantieri della ricostruzione.
L’ordinanza, quindi, completa il quadro normativo in questo ambito, riconoscendo i maggiori costi sostenuti nell’attuazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, sia nella ricostruzione pubblica sia in quella privata, purché documentati, e purché l’Impresa affidataria dei lavori non sia stata beneficiaria dei finanziamenti previsti dal DL ”Rilancio”, nonché da altre misure di natura fiscale.
Anche nella ricostruzione, i maggiori costi potranno essere riconosciuti a tutti i cantieri in essere nel corso dell’emergenza Covid-19, a quelli sospesi che saranno riaperti e a quelli che saranno consegnati sempre durante il periodo emergenziale o comunque fino a quando dovranno essere applicate le misure di sicurezza indicate dal Protocollo condiviso e limitatamente a tale periodo.
Sono ammesse anche le spese legate ai noli in essere, per le installazioni prescritte dal PSC, per il periodo di sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali, previsto dal DPCM 22 marzo 2020.
Per quanto riguarda le spese riconosciute, nei cantieri della ricostruzione pubblica è ammesso un aumento delle attuali spese generali per una quota non superiore al 2%, presentando istanza alla Stazione Appaltante con le relative evidenze e motivazioni che hanno comportato la maggiorazione degli oneri, senza incremento del contributo assegnato.
Nei cantieri della ricostruzione privata, sul costo dell’intervento – come definito dalle Ordinanze di riferimento -, è ammesso un aumento delle attuali spese generali per una quota non superiore al 2%, sempre a seguito di istanza dell’impresa titolare del contratto d’appalto, corredata da motivazioni ed evidenze che hanno comportato la maggiorazione degli oneri, anche con aumento del contributo concesso.